All'emendamento 1.100, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-bis, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.