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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.501.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/10/2015  [ apri ]
1.501.
approvato

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.»;
   b) sostituire il quinto comma con il seguente:
  «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.»;

  Conseguentemente al capoverso «Art. 589-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Il Relatore
1.501.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

  Conseguentemente al medesimo capoverso:
   a) sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.»;
   b) sostituire il quinto comma con il seguente:
  «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.»;

  Conseguentemente al capoverso «Art. 589-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e con le seguenti: Nel caso di cui all'articolo e sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Il Relatore