Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al primo comma premettere il seguente:
«Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle»»;
Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al primo comma premettere il seguente: «Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: “sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle”»;