Al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: patente di guida aggiungere le seguenti: e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché l'impossibilità a conseguire una nuova patente di guida ed un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli.