stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.3.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
6.3.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   «0a) all'articolo 135, comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il reato previsto all'articolo 589-bis del codice penale, il periodo di inibizione alla guida di cui al periodo precedente è pari a dieci anni. Per il reato di cui all'articolo 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, il periodo di inibizione alla guida è determinato ai sensi del comma 4, dell'articolo 590-quinquies del codice penale».