stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 201:
    1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di cui al comma 4»;
   b) all'articolo 222:
    1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale»;
   c) all'articolo 223, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
    2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».