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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «le strutture sanitarie operano secondo quanto definito dal regolamento di attuazione in termini di modalità, conservazione e trasporto dei prelievi di campioni presso laboratori di riferimento regionali;
   b) al quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «In caso di soggetto incosciente ovvero incapace di fornire consenso al prelievo ematico, per il quale sia necessario l'accertamento del tasso alcolemico per finalità cliniche, il prelievo di sangue deve essere eseguito secondo modalità previste dal regolamento di attuazione».

Art. 4-ter.
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 187 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   b) al comma 1, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   c) al comma 1-bis, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o a prove», sono inserite le seguenti: «su fluido orale»;
   e) al comma 2 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi;
   f) il comma 2-bis è abrogato;
   g) il comma 3 è così sostituito: Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie pubbliche. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.»;
   h) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Presso la struttura sanitaria pubblica è sempre prevista la visita medica ovvero la valutazione clinica corredata da:
  a) prelievo di sangue in tutti i casi di esito positivo agli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove sul fluido orale;
  b) prelievo di sangue e urina nei casi di rifiuto all'accertamento su fluido orale ovvero di impossibilità alla conduzione dell'accertamento qualitativo non invasivo o a prove su fluido orale e, comunque sempre in caso di incidente stradale, con specifiche come da decreto;
   i) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri delle strutture sanitarie sono definite da regolamento»;
   j) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Sulla base delle risultanze di tutti gli accertamenti, è prevista valutazione tossicologico-forense o medico-legale finale, come da decreto;
   k) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3,» sono inserite le seguenti: «e dei comma 5-bis».

Art. 4-quater.
(Modifiche all'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «5 minuti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed iniziate a distanza di almeno 15 minuti dai momento dell'arresto del veicolo»;
   b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «è fatto obbligo di riportare, nella redazione del verbale di Polizia, le condizioni ambientali (temperatura, pressione ed umidità) derivate dalla stazione meteorologica più vicina alla postazione di controllo;
   c) dopo il comma 9 è aggiunto in fine il seguente:
  9-bis. Accertamento con determinazione dell'alcolemia presso struttura sanitaria pubblica – Tutta la procedura (prelievo del sangue, trasporto, conservazione, stoccaggio, analisi, refertazione ed interpretazione del risultato) deve prevedere standard di attività di livello forense. Si precisa altresì che per la fattispecie deve essere impiegato sangue intero. Non sono ammesse analisi ottenute da siero/plasma. Rispetto alle modalità del prelievo e della gestione preanalitica debbono essere rispettati i seguenti criteri operativi:
   1. Verbale di prelievo: deve consentire l'identificazione univoca del soggetto esaminato e contenere: a) consenso informato all'accertamento; b) segni e sintomi mostrati dal soggetto; c) eventuali terapie farmacologiche (anche quelle somministrate in caso di cure urgenti); d) preciso riferimento temporale (data e ora) del prelievo; deve altresì essere prevista catena di custodia dei campioni (Allegato 1).
  2. Prelievo del campione ematico: deve essere condotto previa disinfezione della cute con prodotti non contenenti alcoli, le provette debbono contenere antifermentativo (NaF) e anticoagulante (es. K Oss.); debbono essere allestite aliquote multiple (in numero di 3 per analisi e controanalisi l'esecuzione di tutte le operazioni di suddivisione, confezionamento ed etichettatura dei campione e del contro campione devono essere effettuate alla presenza dell'interessato che controfirma il modulo di campionamento nonché l'etichetta del campione e dei controcampione; le provette debbono essere provviste di sistemi di antieffrazione e contenute all'interno di buste antimanomissione con chiusure di sicurezza e altresì dotate di apposita etichettatura corrispondente al verbale di prelievo. I campioni che non possono essere immediatamente processati debbono essere conservati tra i 4°C (refrigerazione per campioni in attesa di analisi a breve termine, ovvero entro 12 ore) e -20°C (conservazione più a lungo termine).
  3. Conservazione e trasporto dei campioni: deve avvenire unicamente: a) corredato da verbale di catena di custodia; b) mediante tracciabilità del campione. Il trasporto deve avvenire in tempi ridotti (massimo 12 ore) e a temperatura controllata (t = 4°C), La corretta preservazione del campione da qualsivoglia adulterazione, inquinamento, o dispersione di parte deve essere garantita mediante l'utilizzo di materiale idoneo, a perfetta chiusura, inviolabile o comunque sigillarle, non suscettibile di rotture in caso di urto durante il trasporto, o per shock termico durante il congelamento ove questo sia necessario; l’iter del campione in ogni fase analitica deve essere annotato sulla modulistica relativa alla catena di custodia.
  4. Tutti i campioni di sangue debbono essere analizzati mediante metodiche di conferma (HS-6C-FID; HS-GC-MS). Nel caso di accertamenti dei tasso alcolemico per finalità cliniche e di soggetti incoscienti ovvero incapaci di fornire consenso, le modalità operative sono quelle sopra riportate; una provetta di sangue, tuttavia, viene destinata a valutazione con metodica di screening su siero/plasma. I casi positivi debbono necessariamente essere confermati con le metodiche di conferma sopra-elencate.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente allegato:

ALLEGATO 1 – Art. 4-quater, comma 1, lettera c), numero 1.

(Modifiche all'articolo 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 283.)

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