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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti articoli:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 215 del codice penale).

  1. All'articolo 215 del codice penale, al terzo comma è inserito il seguente numero:
   5) divieto di guidare veicoli a motore o di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto.

Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 235-bis del codice penale).

  1. Dopo l'articolo 235 del codice penale è inferito il seguente:
  Art. 235-bis(Divieto di guidare veicoli a motore e pilotare navi galleggianti o unità da diporto e alcohol interlock).
  1. Il divieto di guida di un veicolo a motore e il divieto di pilotare navi, galleggianti o unità da diporto ha la durata minima di un anno.
  2. Il divieto è sempre aggiunto alla pena nei caso di condanna per i delitti previsti agli articoli 448-bis codice penale, 589-bis codice penale e 590-bis codice penale, nonché 186, 186-bis e 187 del Codice della strada.
  3. Il giudice, valutata ogni circostanza, può autorizzare la persona sottoposta a misura di sicurezza a condurre veicoli purché muniti di dispositivi di alcohol interlock conformi alle specifiche fissate dal regolamento dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'installazione del dispositivo è a spese della persona sottoposta alla misura di sicurezza.

Art. 3-quater.
(Introduzione dell'articolo 448-bis del codice penale – Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock).

  1. Dopo l'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:
  Art. 448-bis(Guida di autoveicolo privo di alcohol interlock). – Se la persona sottoposta alla misura di sicurezza di cui all'articolo 235-bis, comma 3, manomette o tenta di manomettere il dispositivo alcohol interlock è punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.
  Se riesce nel proprio intento e si pone alla guida di un autoveicolo avendo preventivamente manomesso il dispositivo alcohol interlock la pena è aumentata.
  Se si pone alla guida di autoveicolo sprovvisto di dispositivo di sicurezza alcohol interlock è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.