stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.5.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
2.5.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, dopo il terzo comma inserire il seguente:
  «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, durante la fase di marcia, utilizzando dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS (mobile computing), cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da uno a tre anni».