Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589, terzo, quarto, quinto e sesto comma, ovvero quelle di cui all'articolo 590, quarto, quinto e sesto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale».