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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.17.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
2.17.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi Art. 590-quinquies e Art. 590-sexies.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 222 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, primo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno»;
   b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «la sospensione della patente è fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'interessato dal provvedimento non può conseguire una nuova patente di guida prima di quattro anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»;
   c) al secondo comma, terzo periodo, le parole: «la sospensione è fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e l'interessato dal provvedimento non può conseguire una nuova patente di guida prima di sei anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»;
   d) al secondo comma, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i termini per conseguire una nuova patente di guida sono aumentati della metà. Quando il conducente, dopo aver commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1 e si è dato alla fuga, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni a decorrere dalla data di accertamento del reato»;
   e) il comma 2-bis è abrogato;
   f) nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al secondo comma, il giudice può disporre che i termini connessi alla sanzione amministrativa accessoria applicata siano raddoppiati.

Art. 2-ter.
(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, terzo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».