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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.26.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
1.26.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:
  «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, durante la fase di marcia, utilizzi dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS (mobile computing), cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni».