Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quinto comma, con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora la morte non sia conseguenza diretta dell'azione o della condotta omissiva del conducente di un veicolo a motore, tenuto conto anche delle circostanze, la pena è diminuita di un terzo. In caso di malore del conducente o di scarsa visibilità dovuta a cattive condizioni meteorologiche, la pena può essere diminuita fino alla metà».