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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
1.21.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quarto comma, sostituire le parole: La pena di cui al comma precedente si applica altresì al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona con le seguenti: La pena di cui al comma precedente si applica al conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona se in un centro urbano procede a una velocità pari o superiore ai 70 km/h ovvero su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 40 Km/h rispetto a quella massima consentita».