stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18.  nelle commissioni riunite II-IX in sede referente riferita al C. 3169

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2015  [ apri ]
1.18.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 589-bis, sostituire il quarto comma con il seguente:
  «La stessa pena si applica se il fatto è commesso a seguito di:
   a) mancato arresto all'ordine intimato con idonei segnali dagli organi di polizia giudiziaria ad un posto di blocco e successiva fuga (articolo 43 codice della strada):
   b) partecipazione a competizione sportiva in velocità non autorizzata (articolo 9-bis codice della strada);
   c) velocità a marcia elevata in rapporto alle condizioni e stato dei luoghi e del veicolo (articolo 142 codice della strada);
  In particolare:
  se in un centro urbano si procede a una velocità pari o superiore ai 70 km/h;
  se su strade extraurbane si procede a una velocità superiore di almeno 40 km/h rispetto a quella massima consentita;
   d) attraversamento di intersezione regolata con impianto semaforico con luce scattata al rosso (articolo 146 codice della strada);
   e) manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (articolo 154 codice della strada);
   f) guida distratta dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici (articolo 173 codice della strada);
   g) sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali o di linea continua (articolo 148 codice della strada);
   h) guida del veicolo completamente all'interno di una corsia o carreggiata destinata all'opposto senso di marcia (articolo 143 codice della strada)».