Premettere il seguente:
Art. 1.
(Introduzione del reato per guida senza copertura assicurativa).
1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 585-bis. – (Guida senza copertura assicurativa). – Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con un'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000».
Conseguentemente, all'articolo 6, lettera a), premettere la seguente:
Oa) all'articolo 193:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla pena di cui all'articolo 585-bis del codice penale e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 5.000.