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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in Assemblea riferita al C. 3157

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/09/2015  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Informazione al Parlamento). – 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza almeno biennale, il Governo informa, con un proprio documento riepilogativo, le competenti Commissioni parlamentari in merito ai frutti della collaborazione bilaterale disciplinata dall'Accordo di cui all'articolo 1.