Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Informazione al Parlamento). – 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza almeno biennale, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari in merito ai frutti della collaborazione bilaterale disciplinata dall'Accordo di cui all'articolo 1.