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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Informativa alle famiglie).

  1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti previsti all'articolo 2 informa senza indugio i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.
  2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di cyberbullismo. Per le finalità di cui al presente comma il dirigente scolastico si può avvalere anche della collaborazione dei consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.
  3. Nei casi di assoluta gravità, di reiterazione della condotta o nei casi in cui il dirigente scolastico rilevi l'impossibilità di predisporre percorsi rieducativi dell'autore degli atti di cyberbullismo trasmette apposita segnalazione ai servizi sociali territoriali o al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.