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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure repressive).

  1. L'uso di strumenti o di tecnologie dell'informazione e della comunicazione è equiparato all'uso di altri mezzi e strumenti di comunicazione quando sia previsto dalla legge quale elemento costitutivo o aggravante di un reato o di un altro illecito.
  2. Il delitto previsto dall'articolo 494 del codice penale sussiste anche quando la sostituzione di persona è attuata mediante alterazione abusiva degli elementi costituenti la propria o altrui identità o profilo sui mezzi e nelle reti di comunicazione sociale.
  3. Il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale sussiste anche quando le condotte ivi contemplate sono attuate mediante strumenti o tecnologie dell'informazione e della comunicazione.