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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.27.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
4.27.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Per le sanzioni disciplinari irrogate a seguito di atti di cyberbullismo commessi o rilevati in ambito scolastico, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
  6. I provvedimenti disciplinari comminati, dal Consiglio di classe o d'istituto a seconda della contestazione d'addebito, hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.