4.2.(nuova formulazione)
approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.