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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/05/2017  [ apri ]
2.4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al presente articolo. Il titolare del trattamento o il gestore di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette, senza indugio, al minore ultraquattordicenne nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, l'istanza effettuata dall'autore degli atti nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.