Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.