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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.15.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
2.15.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il titolare del trattamento o il gestore di cui al comma 1 trasmette, senza indugio, al minore nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1 comma 2, l'istanza effettuata dall'autore degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.