stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e repressivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori e dei giovani adulti coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
  2. Ai fini della presente legge si definiscono atti di cyberbullismo quelli che integrano le condotte elencate all'articolo 1-bis.
  3. Ai fini della presente legge per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 1-bis.
(Introduzione del reato di atti persecutori commessi mediante strumenti informatici o telematici).

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale, aggiungere il seguente:
  «Art. 612-ter.(Atti persecutori commessi mediante strumenti informatici o telematici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, compie atti persecutori informatici o telematici cagionando ad altri un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenerando in altri un fondato timore per la propria incolumità, ovvero costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
  Sono considerati atti persecutori informatici o telematici:
   1) la pubblicazione di messaggi su forum o nei blog in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica internet, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti che incitano risposte violente e/o diffamatorie;
   2) la spedizione reiterata di messaggi via e-mail, con messaggistica istantanea o sui social network idonei a offendere l'onore e il decoro del destinatario;
   3) l'assunzione di identità altrui o pseudonimi finalizzata all'invio di messaggi o alla pubblicazione di contenuti idonei a offenderne la reputazione;
   4) la pubblicazione e diffusione di informazioni private o lesive della reputazione di un'altra persona;
   5) la messa in atto di condotte mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di connessione, finalizzate a carpire la fiducia di un soggetto per acquisirne informazioni private, attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce, nonché la pubblicazione, condivisione o diffusione delle informazioni in tal modo acquisite;
   6) l'esclusione deliberata di un soggetto da una comunità virtuale per ragioni di discriminazione fondata su orientamenti sessuali, di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e/o sociali;
   7) esclusione deliberata di un soggetto da una comunità virtuale al fine di provocare un sentimento di emarginazione;
   8) le molestie e minacce a un soggetto con modalità idonee a determinare nello stesso paura, ansia, timori o grave turbamento;
   9) la video ripresa e la diffusione, attraverso la rete informatica o telematica, delle condotte indicate nel presente articolo, nonché delle condotte previste dall'articolo 612-bis.

  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio».

Art. 1-ter.
(Misure rieducative per il minore degli anni quattordici).

  1. Se i fatti di cui all'articolo 1-bis sono commessi da un minore degli anni quattordici, il dirigente scolastico, che venga a conoscenza della commissione dei fatti all'interno di strutture scolastiche durante l'orario scolastico o che coinvolgono studenti dell'istituto, informa gli esercenti la responsabilità genitoriale dei soggetti coinvolti, convoca una riunione con i soggetti coinvolti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e uno psicologo della struttura pubblica territoriale, al fine di predisporre per l'autore delle condotte un programma educativo obbligatorio specifico da svolgere oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più idonee a impedire la reiterazione delle condotte medesime e ad attuare un percorso di tutela e adeguata assistenza e riparazione dei danni, anche psicologici, subiti dalla vittima.

Art. 1-quater.
(Abrogazioni).

  1. Al comma 2 dell'articolo 612-bis del codice penale sono soppresse le seguenti parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».