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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.6.0100.1.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
0.6.0100.1.

  All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: comma 2, sono soppresse le parole da: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Conseguentemente,;
   al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: La pena è della reclusione fino alla fine del comma con le seguenti: Se il fatto è commesso da minori, anche attraverso strumenti informatici e telematici e nell'ambito delle condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, possono ricorrere a programmi volontari di giustizia riparativa con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; avvalendosi dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto-responsabilizzazione dell'autore;
   b) alla rubrica, sostituire le parole: recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante con le seguenti: e introduzione di programmi di giustizia riparativa.

em. 6.0100.