Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis. – (Modifica all'articolo 612-bis del codice penale recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante). 1. All'articolo 612-bis del codice penale, secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informati o telematici».
Conseguentemente, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia.
2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1) del codice penale, dopo le parole: utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli sono inserite le seguenti: 612-bis.