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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.30.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
4.30.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  Art. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.