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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
4.2.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

4.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.