Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Anche in difetto di querela per fatti derivanti dalle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, da minorenni di età superiore agli anni quattordici e da maggiorenni infraventunenni, il Pubblico Ministero Minorile provvederà alla convocazione degli autori e delle vittime, nonché dei genitori e o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tentando una conciliazione. In difetto, si procederà con la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, che dovrà esser notificata anche agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore.
2. Nel caso di autore infraquattordicenne, per fatti e comportamenti di bullismo e cyberbullismo il Pubblico Ministero minorile potrà richiedere al giudice competente l'attivazione di un intervento in sede amministrativa ex articolo 25 regio decreto n. 1204 del 1934 o provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.