Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 7.
(Campagna informativa).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.