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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Programmi di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto).

  1. Gli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007, nell'ambito delle proprie strategie operative, elaborano azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto anche con riferimento al cyberbullismo, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali.
  2. Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, corsi di formazione per tutto il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e contrastare il cyberbullismo, nonché a fornire sostegno alle vittime.
  3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il fenomeno del cyberbullismo, indicato dal collegio dei docenti, avente compiti di monitoraggio e coordinamento delle misure di prevenzione e contrasto, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure di intervento.
  4. Nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee guida di cui al comma 1, ogni istituto scolastico provvede a informare e a educare gli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet anche tramite progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti, avvalendosi del supporto fornito dalla Polizia postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minorenni e le famiglie sui pericoli del cyberbullismo, dell'adescamento e della violazione della privacy, nonché sui diritti e sui doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
  5. Nell'ambito della propria autonomia gli istituti scolastici promuovono forme di collaborazione permanente con i consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.
  6. Le attività di cui al comma 1 prevedono anche l'individuazione di servizi di assistenza e di intervento dedicati a bambini e adolescenti che offrano ascolto e assistenza al minore in situazioni di pericolo e di disagio, con garanzia dell'anonimato, dell'accessibilità gratuita e permanente sia tramite linea telefonica e sia tramite le nuove tecnologie, quali messaggi di testo, chat, messaggistica istantanea, e-mail.