Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Informativa alle famiglie e/o al Tribunale per i minorenni).
1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, i genitori o i rappresentanti degli studenti, di atti previsti all'articolo 2 della presente legge informa senza indugio i soggetti esercenti la potestà genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.
2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di bullismo o cyberbullismo.
3. Nei casi ove si configurano reati di particolare gravità il dirigente provvede altresì ad informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni, ai reati di bullismo e cyberbullismo previsti dalla presente legge, qualora non debba applicarsi il perdono giudiziale di cui all'articolo 169 del codice penale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, o un'altra misura di carattere meno afflittivo, si applicano sempre la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne previste dall'articolo 28 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e successive modificazioni.