Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure repressive).
1. L'uso di strumenti o di tecnologie dell'informazione e della comunicazione è equiparato all'uso di altri mezzi e strumenti di comunicazione quando sia previsto dalla legge quale elemento costitutivo o aggravante di un reato o di un altro illecito.
2. Il delitto previsto dall'articolo 494 del codice penale sussiste anche quando la sostituzione di persona è attuata mediante alterazione abusiva degli elementi costituenti la propria o altrui identità o profilo sui mezzi e nelle reti di comunicazione sociale.
3. Il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale sussiste anche quando le condotte ivi contemplate sono attuate mediante strumenti o tecnologie dell'informazione e della comunicazione.