Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di bullismo informatico di cui all'articolo 1 informa senza indugio i genitori (o chi ne fa le veci) dei minorenni coinvolti. Il dirigente scolastico provvederà altresì ad informare senza indugio il Pubblico Ministero minorile per quanto di competenza. Se i comportamenti agiti non configurano reato ma siano rivelatori di stato di disagio, sarà il Pubblico Ministero minorile a richiedere l'apertura di un procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 25 e seguenti del regio decreto 1404 del 1934 al Tribunale per i minorenni nel quale saranno formulati programmi personalizzati per l'autore.
6. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di bullismo informatico, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente per la prevenzione del bullismo di cui all'articolo 5 e con le altre figure professionali (quali pedagogisti, psicologi o giuristi con competenze specifiche) al fine di predisporre percorsi anche individualizzati di formazione alla responsabilità sociale.
7. Per l'assistenza alle vittime di bullismo anche informatico, sono predisposti progetti personalizzati di sostegno e recupero a cura dei servizi del territorio e della ASL di competenza.