Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di cyberbullismo, di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, informa i genitori dei soggetti coinvolti ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale. Laddove ravveda profili strettamente di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni il dirigente provvede ad informarla.
6. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di cyberbullismo, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente scolastico, di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di predisporre percorsi anche individualizzati di formazione alla responsabilità sociale.
7. Per l'assistenza alle vittime di bullismo e di cyberbullismo sono predisposti progetti personalizzati di sostegno e recupero a cura dei servizi del territorio e della ASL di competenza.