Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo come definiti dalla presente legge informa senza indugio le famiglie degli studenti coinvolti o chi esercita la responsabilità genitoriale. Valutate la gravità della condotta, il dirigente scolastico convoca una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali del territorio, per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore di tali condotte.