Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
1. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.