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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente;

Art. 3-bis.
(Commissione di esperti e Codice di autoregolamentazione).

  1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione di esperti, in numero non superiore a dodici, dotati di specifiche competenze in materia di minori, di comunicazioni sociali telematiche, di sociologia, di pedagogia e di psicologia, scelti e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri in base a terne di nominativi proposte dai Ministri dell'istruzione dell'università e della ricerca, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalle associazioni di studenti e di famiglie più rappresentative a livello nazionale.
  2. La commissione di esperti, nominata entrò sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è insediata e inizia i propri lavori entro i trenta giorni successivi. I membri di essa eleggono tra loro un presidente. I compiti di segreteria sono assicurati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3. I membri della commissione di esperti non hanno diritto ad alcuna indennità. È previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate.
  4. Alla commissione di esperti sono attribuiti, in particolare i seguenti compiti: studio del cyberbullismo in ambito nazionale europeo ed extra-europeo; proposta di strumenti legislativi, amministrativi e di altro tipo, adatti a prevenire e a contrastare il cyberbullismo e a riparare i danni da esso causati ai minori; studio di metodi e predisposizione di procedure per l'immediata cancellazione da tutte le piattaforme di contenuti comunicativi non consentiti dall'interessato, potenzialmente lesivi della dignità, della libertà, dell'integrità, della riservatezza o di altri diritti e legittimi interessi di uno o più minori; promozione di programmi, anche didattici, aventi l'obiettivo di educare i minori all'uso corretto dei mesi di comunicazione sociale telematica e di diffondere una migliore coscienza del problema da parte degli educatori e, primariamente, dei genitori.
  5. La commissione di esperti redige, entro sei mesi dal suo insediamento, previa audizione dei gestori e degli operatori di reti e di servizi telematici, una proposta di codice di autoregolamentazione recante norme per contrastare il cyberbullismo, anche mediante i mezzi informatici di cui tali gestori e operatori dispongono direttamente. Il codice, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è applicato dall'AGCOM nell'ambito delle proprie competenze.