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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.23.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
2.23.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente;
  3. Per le segnalazioni e per le violazioni commesse ai fini della presente legge, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette a rimuovere i contenuti segnalati, attivando le misure idonee all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. A tal fine i prestatori di servizi della società d'informazione predispongono idonee procedure di segnalazione.