Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito e, se il responsabile non provvederà all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 48 ore successive, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.