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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.16.  nelle commissioni riunite II-XII in sede referente riferita al C. 3139

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2016  [ apri ]
2.16.

  Sostituire il comma 2 con il seguente;
  2. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, nonché chiunque abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge può inoltrare contestualmente all'istanza di cui al comma i analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Qualora, trascorse 24 ore dalla presentazione dell'istanza, il gestore del sito non abbia ancora provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco dei contenuti segnalati, il Garante vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.