Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Introduzione del delitto di bullismo informatico).
1. Dopo l'articolo 612-bis, del codice penale inserire il seguente Art. 612-ter – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, utilizzando strumenti informatici o telematici:
a) sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona inviando messaggi o pubblicando testi al fine di danneggiare la vittima;
b) carpisce la fiducia di un soggetto attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce mediante l'utilizzo della rete informatica o telematica, al fine di acquisire, pubblicare, condividere con altri ovvero diffondere i dati sensibili e le informazioni in tale modo acquisiti;
c) realizza, pubblica, divulga ovvero diffonde attraverso la rete informatica o telematica documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza, di minacce o di atti persecutori.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si precede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è consumato da soggetto già ammonito, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.