Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 61, primo comma, dopo il punto numero 11-ter) del codice penale, è inserito il seguente:
11-ter.1.) l'aver commesso il fatto in danno di minore allo scopo di esercitare una prevaricazione sul medesimo, di vessarlo o di porlo in una condizione di emarginazione da un gruppo di persone.