Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque registrazione, utilizzo o diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto un minore, o uno o più componenti della sua famiglia che, per la loro natura, comportino ingiuria, minaccia, molestia, o lesione della reputazione in danno del minore o la sua messa in ridicolo.