Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini della presente legge, per bullismo si intendono fatti, atti e comportamenti agiti da minorenni nei confronti di altri minorenni che, anche se non costituiscono reato, offendono la dignità di questi ultimi vessandoli e ponendoli in una situazione di marginalizzazione, dileggio e ridicolizzazione sociale. Per cyberbullismo si intendono gli stessi atti e comportamenti agiti con strumenti telematici o informatici.