Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fatto di cui al primo periodo, è commesso da minori, qualora il giudice del Tribunale dei Minorenni lo ritenga opportuno, è possibile utilizzare programmi di giustizia riparativa, aventi lo scopo di riparare l'offesa, tutelare le vittime, favorire la presa di coscienza e il ravvedimento dell'autore o degli autori del fatto.