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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.51. in Assemblea riferita al C. 3139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2016  [ apri ]
4.51.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Ministero della giustizia fino alla fine dell'articolo con le seguenti: Dipartimento delle Pari Opportunità, il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento ogniqualvolta si renda necessario e, al più tardi, con cadenza annuale.
  2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107, includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di una rete di docenti; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua alla luce delle competenze ed esperienze maturate fra i docenti una rete di docenti referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, polizia locale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture – Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale, o territoriale nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
  5. Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.