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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.66. in Assemblea riferita al C. 3139-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/09/2016  [ apri ]
2.66.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Chiunque, anche minore, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un minore, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1.

2.66.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1. Il titolare del trattamento o il gestore di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette, senza indugio, al minore ultraquattordicenne nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge l'istanza effettuata dall'autore degli atti nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.